Associazioni di volontariato

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Ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992 (art. 1, co. 18), le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate, alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona. Il suddetto decreto precisa che, a tal fine, sono a scopo non lucrativo le istituzioni che svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.