Organi e organismi collegiali
Il Collegio sindacale
Il Collegio sindacale è l’organo titolare della funzione di controllo istituzionale sull’andamento delle attività dell’Azienda e sulla rispondenza della gestione ai principi di legalità e di economicità, in particolare sotto il profilo della gestione economica, finanziaria e patrimoniale.
Il Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge regionale 6/2013, dura in carica tre anni ed è composto da tre componenti di cui uno designato dall'Amministrazione regionale, con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno designato dal Ministero della salute.
Ai sensi dell'art. 3 ter comma 1 del Decreto legislativo 502/1992, il Collegio sindacale in particolare:
- verifica l’amministrazione sotto il profilo economico;
- vigila sull’osservanza della legge;
- accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
- riferisce almeno trimestralmente alla Regione sui risultati dei riscontri effettuati;
- denuncia tempestivamente eventuali gravi irregolarità.
L'attuale Collegio Sindacale è stato nominato dal Direttore Generale con decreto n. 651/2024.
Il Collegio di direzione
Il Collegio di direzione coadiuva la Direzione Strategica nell’assunzione delle decisioni gestionali e collabora all’elaborazione e all'attuazione degli indirizzi della programmazione aziendale.
Il Collegio di direzione, nominato i sensi dell'art. 17 comma 2 bis del Decreto legislativo 502/1992 dal Direttore Generale, che lo presiede, si pronuncia in ordine a questioni che afferiscono alle seguenti materie:
- valutazione e programmazione delle attività tecnico-sanitarie, tramite proposizione di obiettivi aziendali, individuazione e successiva valutazione delle attività che in ambito aziendale possono rivestire valenza strategica;
- valutazione e programmazione delle attività che richiedono l’integrazione di aree di appartenenza diversa allo scopo di garantire servizi integrati, funzionali alle scelte strategiche aziendali;
- proposte di natura organizzativa in materia di funzionamento dei servizi e sviluppo delle tecnologie;
- proposte di programmi di formazione per il personale diretti all’acquisizione di nuove tecniche assistenziali o cliniche e di metodi e strumenti gestionali in tema di sistemi di programmazione, controllo e valutazione;
- formulazione di ipotesi organizzative per l'esercizio dell'attività libero-professionale: a tal fine valuta la congruità dei volumi di prestazioni in libera professione in rapporto all’attività istituzionale e propone ipotesi organizzative per l’esercizio della stessa al fine di assicurarne il regolare svolgimento;
- individuazione dei componenti delle commissioni giudicatrici nei casi previsti dalla normativa concorsuale.
L'attuale Collegio di direzione dell'AAS5 è stato nominato dal Direttore Generale con decreto n. 2/2015 e la sua attività è disciplinata da apposito regolamento aziendale.
Il Consiglio dei sanitari
Il Consiglio dei sanitari è un organismo elettivo dell'Azienda, con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria. Nello specifico, il Consiglio dei sanitari fornisce al Direttore Generale parere obbligatorio sulle seguenti materie:
- trasferimento o sistemazione logistica di strutture sanitarie aziendali;
- programmazione di acquisto delle attrezzature sanitarie;
- provvedimenti relativi alla disciplina delle prestazioni mediche e alla fissazione delle tariffe in regime di libera professione;
- piano della formazione aziendale;
Il parere del Consiglio viene inteso favorevole nel caso in cui non venga formulato entro sette giorni dalla richiesta.
Il Consiglio è composto dal Direttore Sanitario, che lo presiede, e dai seguenti membri elettivi:
- 3 rappresentanti dei dirigenti medici ospedalieri;
- 2 rappresentanti dei dirigenti medici dei servizi territoriali;
- 2 rappresentanti dei dirigenti sanitari;
- 1 rappresentante dei dirigenti veterinari;
- 3 rappresentanti del personale infermieristico;
- 3 rappresentanti del personale tecnico-sanitario.
Per conflitto di interesse, non possono far parte del Consiglio dei sanitari i componenti del Collegio di direzione, fatta salva la figura del Direttore Sanitario.
Le modalità di elezione, organizzazione e funzionamento sono definite con specifico regolamento aziendale.
L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
L’Organismo Indipendente di Valutazione viene costituito in forma collegiale attraverso decreto del Direttore generale, che nomina i tre componenti tra i soggetti iscritti all’Elenco nazionale, con possibilità di rinnovo per una sola volta.
L’OIV esercita in piena autonomia le seguenti attività:
- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni alla Direzione generale;
- comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Direttore generale;
- valida la relazione sulla performance, che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali (la validazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti del personale);
- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare riferimento alla differenziazione dei giudizi nonché dell'utilizzo dei premi al fine di valorizzare il merito e la professionalità;
- propone al Direttore generale, sulla base del sistema di misurazione e valutazione, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi della retribuzione di risultato;
- vigila sulla corretta applicazione del sistema di valutazione;
- promuove ed attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità con riferimento alle disposizioni normative in materia;
- valuta in seconda istanza l’apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi da parte del personale dell’Azienda;
- valuta in seconda istanza e a fine incarico le posizioni organizzative e gli incarichi di coordinamento assegnati al personale del comparto;
- effettua ogni altra verifica e valutazione che la Direzione generale intenda affidare;
- esercita le attività di controllo strategico e riferisce in proposito al Direttore generale.
L’OIV è anche responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica. Supporta inoltre la Direzione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale: in particolare formula un parere vincolante sull’aggiornamento annuale del sistema di misurazione e valutazione. Promuove poi l’utilizzo da parte dell’Azienda dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna e dei relativi impatti ai fini della valutazione della performance organizzativa.
Per le attività di competenza, l’OIV si raccorda con la struttura Programmazione attuativa e controllo direzionale, con la struttura Gestione e sviluppo personale dipendente e convenzionato, con ogni altra struttura aziendale, qualora ritenuto necessario. Le modalità di funzionamento e la composizione sono definiti con lo specifico regolamento aziendale.
Quanto ai compiti dell'OIV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, si rimanda all’art. 1 della Legge 190/2012, così come modificato dal Decreto legislativo 97/2016 (FOIA), nonché agli indirizzi espressi in materia da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
I collegi tecnici
I collegi tecnici sono nominati con decreto del Direttore generale e provvedono alla verifica delle attività svolte dai dirigenti ai fini del conferimento o della conferma degli incarichi, tenuto conto di quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali del lavoro relativi alle aree dirigenziali del Servizio sanitario nazionale.
I collegi tecnici sono composti dal Direttore Sanitario o dal Direttore Amministrativo, o da loro delegati, da un componente apicale incardinato nella disciplina oggetto di valutazione, da un esperto in tecniche di valutazione del personale e da un dipendente con ruolo amministrativo di categoria non inferiore a C. Di norma i componenti sono individuati tra i dirigenti dipendenti dell'azienda.
I collegi tecnici, nello specifico, procedono alla verifica e alla valutazione:
- dei dirigenti alla scadenza dell'incarico loro conferito in relazione alle attività svolte e ai risultati raggiunti;
- dei dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio;
- dei dirigenti che raggiungono l'esperienza professionale ultraquinquennale in relazione all'indennità di esclusività.
Le modalità di funzionamento e le procedure di verifica vengono definite con specifico regolamento aziendale.
Il Comitato etico
Nella direttiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo, il Comitato etico viene definito come un organismo indipendente, composto da personale sanitario e non, incaricato di garantire la tutela della sicurezza, dei diritti e del benessere dei soggetti della sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela, ad esempio emettendo pareri sul protocollo di sperimentazione, sull'idoneità degli sperimentatori, sulle strutture e sui metodi da impiegare per informare i soggetti della sperimentazione prima di ottenere il consenso informato.
Con DGR n. 73 del 2016 è stato istituito il Comitato Etico Unico Regionale (C.E.U.R.), operante presso l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (E.G.A.S.), cui è attribuito il compito di valutare tutte le sperimentazioni da effettuare all'interno del territorio regionale presso le aziende per l'assistenza sanitaria, le aziende ospedaliero universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le strutture private temporaneamente accreditate.