Organi e organismi collegiali
Il Collegio sindacale
Il Collegio sindacale è l’organo titolare della funzione di controllo istituzionale sull’andamento delle attività dell’Azienda e sulla rispondenza della gestione ai principi di legalità e di economicità, in particolare sotto il profilo della gestione economica, finanziaria e patrimoniale.
Il Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge regionale 6/2013, dura in carica tre anni ed è composto da tre componenti di cui uno designato dall'Amministrazione regionale, con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno designato dal Ministero della salute.
Ai sensi dell'art. 3 ter comma 1 del Decreto legislativo 502/1992, il Collegio sindacale in particolare:
- verifica l’amministrazione sotto il profilo economico;
- vigila sull’osservanza della legge;
- accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
- riferisce almeno trimestralmente alla Regione sui risultati dei riscontri effettuati;
- denuncia tempestivamente eventuali gravi irregolarità.
L'attuale Collegio Sindacale è stato nominato dal Direttore Generale con decreto n. 651/2024.
Il Collegio di direzione
Il Collegio di direzione coadiuva la Direzione Strategica nell’assunzione delle decisioni gestionali e collabora all’elaborazione e all'attuazione degli indirizzi della programmazione aziendale.
Il Collegio di direzione, nominato i sensi dell'art. 17 comma 2 bis del Decreto legislativo 502/1992 dal Direttore Generale, che lo presiede, si pronuncia in ordine a questioni che afferiscono alle seguenti materie:
- valutazione e programmazione delle attività tecnico-sanitarie, tramite proposizione di obiettivi aziendali, individuazione e successiva valutazione delle attività che in ambito aziendale possono rivestire valenza strategica;
- valutazione e programmazione delle attività che richiedono l’integrazione di aree di appartenenza diversa allo scopo di garantire servizi integrati, funzionali alle scelte strategiche aziendali;
- proposte di natura organizzativa in materia di funzionamento dei servizi e sviluppo delle tecnologie;
- proposte di programmi di formazione per il personale diretti all’acquisizione di nuove tecniche assistenziali o cliniche e di metodi e strumenti gestionali in tema di sistemi di programmazione, controllo e valutazione;
- formulazione di ipotesi organizzative per l'esercizio dell'attività libero-professionale: a tal fine valuta la congruità dei volumi di prestazioni in libera professione in rapporto all’attività istituzionale e propone ipotesi organizzative per l’esercizio della stessa al fine di assicurarne il regolare svolgimento;
- individuazione dei componenti delle commissioni giudicatrici nei casi previsti dalla normativa concorsuale.
L'attuale Collegio di direzione dell'AAS5 è stato nominato dal Direttore Generale con decreto n. 2/2015 e la sua attività è disciplinata da apposito regolamento aziendale.
Il Consiglio dei sanitari
Il Consiglio dei sanitari è un organismo elettivo dell'Azienda, con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria. Nello specifico, il Consiglio dei sanitari fornisce al Direttore Generale parere obbligatorio sulle seguenti materie:
- trasferimento o sistemazione logistica di strutture sanitarie aziendali;
- programmazione di acquisto delle attrezzature sanitarie;
- provvedimenti relativi alla disciplina delle prestazioni mediche e alla fissazione delle tariffe in regime di libera professione;
- piano della formazione aziendale;
Il parere del Consiglio viene inteso favorevole nel caso in cui non venga formulato entro sette giorni dalla richiesta.
Il Consiglio è composto dal Direttore Sanitario, che lo presiede, e dai seguenti membri elettivi:
- 3 rappresentanti dei dirigenti medici ospedalieri;
- 2 rappresentanti dei dirigenti medici dei servizi territoriali;
- 2 rappresentanti dei dirigenti sanitari;
- 1 rappresentante dei dirigenti veterinari;
- 3 rappresentanti del personale infermieristico;
- 3 rappresentanti del personale tecnico-sanitario.
Per conflitto di interesse, non possono far parte del Consiglio dei sanitari i componenti del Collegio di direzione, fatta salva la figura del Direttore Sanitario.
Le modalità di elezione, organizzazione e funzionamento sono definite con specifico regolamento aziendale.
L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
L’Organismo Indipendente di Valutazione viene costituito in forma collegiale attraverso decreto del Direttore generale, che nomina i tre componenti tra i soggetti iscritti all’Elenco nazionale, con possibilità di rinnovo per una sola volta.
L’OIV esercita in piena autonomia le seguenti attività:
- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni alla Direzione generale;
- comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Direttore generale;
- valida la relazione sulla performance, che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali (la validazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti del personale);
- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare riferimento alla differenziazione dei giudizi nonché dell'utilizzo dei premi al fine di valorizzare il merito e la professionalità;
- propone al Direttore generale, sulla base del sistema di misurazione e valutazione, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi della retribuzione di risultato;
- vigila sulla corretta applicazione del sistema di valutazione;
- promuove ed attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità con riferimento alle disposizioni normative in materia;
- valuta in seconda istanza l’apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi da parte del personale dell’Azienda;
- valuta in seconda istanza e a fine incarico le posizioni organizzative e gli incarichi di coordinamento assegnati al personale del comparto;
- effettua ogni altra verifica e valutazione che la Direzione generale intenda affidare;
- esercita le attività di controllo strategico e riferisce in proposito al Direttore generale.
L’OIV è anche responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica. Supporta inoltre la Direzione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale: in particolare formula un parere vincolante sull’aggiornamento annuale del sistema di misurazione e valutazione. Promuove poi l’utilizzo da parte dell’Azienda dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna e dei relativi impatti ai fini della valutazione della performance organizzativa.
Per le attività di competenza, l’OIV si raccorda con la struttura Programmazione attuativa e controllo direzionale, con la struttura Gestione e sviluppo personale dipendente e convenzionato, con ogni altra struttura aziendale, qualora ritenuto necessario. Le modalità di funzionamento e la composizione sono definiti con lo specifico regolamento aziendale.
Quanto ai compiti dell'OIV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, si rimanda all’art. 1 della Legge 190/2012, così come modificato dal Decreto legislativo 97/2016 (FOIA), nonché agli indirizzi espressi in materia da parte dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
I collegi tecnici
I collegi tecnici sono nominati con decreto del Direttore generale e provvedono alla verifica delle attività svolte dai dirigenti ai fini del conferimento o della conferma degli incarichi, tenuto conto di quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali del lavoro relativi alle aree dirigenziali del Servizio sanitario nazionale.
I collegi tecnici sono composti dal Direttore Sanitario o dal Direttore Amministrativo, o da loro delegati, da un componente apicale incardinato nella disciplina oggetto di valutazione, da un esperto in tecniche di valutazione del personale e da un dipendente con ruolo amministrativo di categoria non inferiore a C. Di norma i componenti sono individuati tra i dirigenti dipendenti dell'azienda.
I collegi tecnici, nello specifico, procedono alla verifica e alla valutazione:
- dei dirigenti alla scadenza dell'incarico loro conferito in relazione alle attività svolte e ai risultati raggiunti;
- dei dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio;
- dei dirigenti che raggiungono l'esperienza professionale ultraquinquennale in relazione all'indennità di esclusività.
Le modalità di funzionamento e le procedure di verifica vengono definite con specifico regolamento aziendale.
Il Comitato etico
Nella direttiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo, il Comitato etico viene definito come un organismo indipendente, composto da personale sanitario e non, incaricato di garantire la tutela della sicurezza, dei diritti e del benessere dei soggetti della sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela, ad esempio emettendo pareri sul protocollo di sperimentazione, sull'idoneità degli sperimentatori, sulle strutture e sui metodi da impiegare per informare i soggetti della sperimentazione prima di ottenere il consenso informato.
Con DGR n. 73 del 2016 è stato istituito il Comitato Etico Unico Regionale (C.E.U.R.), operante presso l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (E.G.A.S.), cui è attribuito il compito di valutare tutte le sperimentazioni da effettuare all'interno del territorio regionale presso le aziende per l'assistenza sanitaria, le aziende ospedaliero universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le strutture private temporaneamente accreditate.
Comitato Unico di Garanzia - CUG
Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni è un organismo paritetico istituito dall’art. 21, L. n. 183/2010 e dall’art. 57 d. lgs. N. 165/2001, al fine di assicurare parità e pari opportunità di genere, garantendo l’assenza di forme di violenza morale o psicologica e di discriminazione diretta o indiretta, e favorire l’ottimizzazione della produttività lavorativa, attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato da principi di pari opportunità, benessere organizzativo, contrasto alle discriminazioni.
Il CUG ha una composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli artt. 40 e 43 del d. lgs. 165/2001, e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, ovvero da altrettanti componenti supplenti.
È nominato con provvedimento del Direttore Generale ed esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, promuovendo altresì il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo attraverso la proposta di piani formativi per le lavoratrici ed i lavoratori, attraverso continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali.