Trasporto animali vivi

Normativa di riferimento:

  • Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate,
  • Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernete “Prime disposizioni per l’autorizzazione al trasporto di animali vivi” prot. n. 2139 dd 04.04.2008.

Il Regolamento (CE) n. 1/2005, all’articolo 4, prevede che per trasportare animali occorre che sia presente, sul mezzo di trasporto, una documentazione che specifichi:
a) origine e proprietà degli animali trasportati,
b) l’identificazione degli stessi,
c) il luogo di partenza,
d) la data e l’ora di partenza
e) il luogo di destinazione,
f) la durata prevista del viaggio.

Tale documento di trasporto (MOD IV informatizzato) deve essere compilato in ogni sua parte dallo speditore e dal trasportatore, ognuno per quanto di competenza ed accompagnare sempre gli animali movimentati.

Il trasportatore, al fine di trasportare animali vivi, necessita di autorizzazione rilasciata dall’Azienda sanitaria che è competente sul luogo dove è localizzata la sede legale della ditta.

 

Il Regolamento (CE) 1/2005 si applica al trasporto di tutti gli animali vivi in relazione con un’attività economica.

In base a tale Regolamento, si possono richiedere le seguenti tipologie di autorizzazione:
1. per viaggi fino a 8 ore (fino a 12  ore se in Italia): AUTORIZZAZIONE  TIPO 1
2. per viaggi oltre le otto ore (lunghi viaggi): AUTORIZZAZIONE TIPO 2

AUTORIZZAZIONE DI TIPO 1 (Allegato A1)

Tale autorizzazione è prevista per  i trasporti di durata inferiore alle 8 ore (se in ambito nazionale sino ad un massimo di 12 ore con determinati dispositivi)

  • Devono essere accompagnati da una copia dell’autorizzazione Tipo 1 e dalla check-list per ogni mezzo (motrice e rimorchio)
  • I mezzi che effettuano trasporti nazionali superiori alle 8 ore, ma inferiori alle 12 ore, devono disporre anche di attrezzature per la ventilazione e l’abbeverata degli animali.

AUTORIZZAZIONE DI TIPO 2 (Allegato A2)

Tale autorizzazione è prevista per i trasporti superiori alle 8 ore (in ambito nazionale superiori alle 12 ore). Devono essere accompagnati da una copia dell’autorizzazione Tipo 2 e dal certificato di Omologazione che è valido 5 anni. Tale certificato viene rilasciato su presentazione dell’Istanza di omologazione (Allegato E) che deve essere accompagnata dalla presentazione dell’Istanza di autorizzazione di tipo 2 (Allegato A2).

 

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernete “Prime disposizioni per l’autorizzazione al trasporto di animali vivi” prot. n. 2139 dd 04.04.2008

Le persone fisiche o giuridiche che, in relazione con attività economiche, effettuano il trasporto dei propri animali utilizzando mezzi propri per percorsi inferiori ai 65 Km dovranno sottoscrivere un documento (Allegato G) in cui autocertificano di essere produttori primari che trasportano i propri animali e che il mezzo utilizzato per il trasporto è di proprietà e possiede i requisiti minimi per garantire il benessere degli animali trasportati.

 

Trasporto di EQUIDI:

  • Allevati per diporto
  • Equidi registrati o comunque Non DPA (Destinati alla produzione di alimenti)
  • Equidi comunque trasportati senza finalità economica.

Il proprietario/detentore degli animali regolarizza la sua attività sottoscrivendo un documento in cui autocertifica di trasportare i propri animali senza fini di lucro e che il mezzo utilizzato per il trasporto possiede i requisiti minimi per garantire il benessere degli animali trasportati (Allegato H).

Le sopracitate normative non si applicano per il trasporto diretto verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un Medico Veterinario (con certificazione veterinaria di accompagnamento).

 

Cambio ragione sociale, acquisto, sostituzione o modifica mezzi:

Qualora una Ditta autorizzata cambi ragione sociale, acquisti o sostituisca un mezzo o modifica un mezzo che possiede, deve rispettare le seguenti indicazioni:

  1. Se la ditta cambia ragione sociale con almeno uno di questi elementi: variazione della partita IVA e/o del legale rappresentante, deve presentare una nuova domanda di autorizzazione;
  2. Se la ditta acquista un nuovo mezzo, deve omologarlo nel caso di trasporti superiori alle otto ore, altrimenti deve presentare la check-list relativa al mezzo;
  3. Se la ditta acquista un mezzo che possiede il Certificato di omologazione o la check-list ancora validi, deve comunicarlo al Servizio Veterinario;
  4. Se la ditta modifica la struttura del mezzo (es: toglie o aggiunge un piano), deve richiedere una nuova omologazione o presentare una nuova check-list;
  5. Se la ditta vende un mezzo, deve comunicarlo al Servizio Veterinario.

 

Modulistica:

La documentazione debitamente compilata, firmata con allegata copia del libretto di circolazione del mezzo deputato al trasporto degli animali vivi, dovrà essere inoltrata all’indirizzo pec aziendale: asfo.protgen@certsanita.fvg.it o consegnata a brevi mani, durante l’orario di apertura al pubblico, presso le sedi veterinarie presenti sul territorio.

Tale prestazione è sottoposta a tariffazione in base al Decreto Legislativo 32/2021.

Le autorizzazioni di Tipo 1, di Tipo 2 e tutte le autodichiarazioni validate dalla SC Sanità Animale, verranno registrate in SINVSA come nuova attività svolta dal richiedente.

Infine, per il rilascio delle autorizzazioni di Tipo 1, di Tipo 2 e del certificato di omologazione, è necessario consegnare una marca da bollo dell’importo di 16 euro che verrà applicata ai documenti sopramenzionati.