Cittadini stranieri

Di seguito vengono fornite informazioni relative al Sistema Sanitario Nazionale (SSN) utili ai cittadini stranieri in temporaneo soggiorno presenti sul territorio regolarmente e agli extracomunitari irregolarmente soggiornanti in Italia.

Cittadini dell'Unione Europea, Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Lichtenstein) e Svizzera, in temporaneo soggiorno in Italia

A - SOGGIORNO IN ITALIA PER UN PERIODO INFERIORE A TRE MESI
 

Il cittadino Europeo che necessita di prestazioni sanitarie o cure mediche, se possiede:

  • la TEAM (tessera Europea di assicurazione malattia) o certificato sostitutivo provvisorio
  • modello S2 (in caso di ricoveri e cure programmate in Italia e in caso di parto)
rilasciati dal paese di provenienza pagherà la sola partecipazione alla spesa (esempio ticket, quota regionale ricetta ecc.

Nei casi non coperti dalla TEAM  e in assenza dei formulari comunitari, i cittadini dell’UE, qualora non indigenti, sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa privata o a pagare in proprio le spese.
In sintesi, il Cittadino Europeo che presenta modello comunitario, rilasciato dal paese di provenienza, valido al momento delle cure ottiene il seguente trattamento:
  • prestazioni di Pronto Soccorso urgenti: pagamento a carico della cassa estera
  • prestazioni di Pronto Soccorso non urgenti: pagamento a carico dell’interessato
  • prestazioni ambulatoriali: pagamento del ticket e quota regionale
  • ricovero urgente o medicalmente necessario: a carico della cassa estera
  • ricovero non urgente o medicalmente non necessario: a carico dell’interessato.

 

 B - SOGGIORNO IN ITALIA PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE MESI

Il Cittadino Comunitario che soggiorna in Italia per una durata superiore a tre mesi, deve iscriversi obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale, unitamente ai familiari (anche non cittadini dell'Unione Europea) a parità di trattamento con i cittadini Italiani, nei seguenti casi:

  • è un lavoratore subordinato o autonomo dello Stato;
  • è familiare, anche non cittadino dell’Unione Europea, di un lavoratore subordinato o autonomo dello Stato,
  • è familiare di un cittadino italiano;
  • è in possesso di un’attestazione di soggiorno permanente maturata dopo almeno 5 anni di residenza in Italia;
  • è un disoccupato iscritto nelle liste di collocamento o iscritto a un corso di formazione professionale; 
  • è titolare di uno dei seguenti formulari comunitari (certificazione del paese di provenienza attestante il diritto alle prestazioni sanitarie): modello S1 (ex modelli E106, E109, e E37), E120, E121 E33).
Con l'iscrizione obbligatoria viene rilasciata la tessera sanitaria al cittadino comunitario che:
  • esibisca ricevuta della richiesta di iscrizione anagrafica oppure idonea documentazione comprovante la permanenza in Italia per motivi di lavoro;
  • dichiari di non avere l’iscrizione sanitaria a carico di altra istituzione estera;
  • sia in possesso del codice fiscale.
L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale viene effettuata presso l'Ufficio anagrafe sanitaria del distretto di riferimento.

Cittadini di uno degli Stati che hanno stipulato con l'Italia una Convenzione/Accordo Bilaterale, in temporaneo soggiorno in Italia

Con alcuni Stati sono in vigore accordi di sicurezza sociale che prevedono la copertura sanitaria, limitata alle sole cure urgenti in caso di temporaneo soggiorno in Italia, per alcune categorie di assistiti, dietro presentazione di un attestato di copertura sanitaria. Per ottenere le prestazioni sanitarie è necessario presentare, un documento d'identità e il modulo rilasciato dallo Stato di provenienza valido. Resta a carico del paziente il pagamento del ticket e la quota regionale.
 
 Stato  Attestato da presentare
 Australia  Medicare
 Paesi Ex Jugoslavia*  OBR7
 Argentina  I/RA-1
 Brasile  IB/2
 Capoverde  111
 Principato di Monaco  MIC/8
 San Marino  ISMAR/8
 Tunisia  ITN/11
 
In caso di cure programmate vengono richiesti all’utente specifici modelli oppure il pagamento in proprio delle spese
 
 Principato di Monaco  MIC/9
 Repubblica di San Marino  I/SMAR8bis
 Capoverde  112
 Paesi Ex Jugoslavia*  OBR8
 
*(Serbia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Macedonia)

 

Avvertenze

In assenza del modulo rilasciato dallo Stato di provenienza, il pagamento delle prestazioni sanitarie erogate sono a totale carico dell'interessato.

Cittadini extra comunitari, regolarmente presenti sul territorio italiano

Tutti gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea (extracomunitari) presenti in Italia con regolare permesso di soggiorno per i seguenti motivi:

  • lavoro subordinato
  • lavoro autonomo
  • motivi familiari
  • asilo politico (compresi i rifugiati)
  • asilo umanitario - protezione temporanea
  • protezione sociale
  • minori stranieri
  • donne in stato di gravidanza e di puerperio fino ad un massimo di sei mesi dalla nascita del figlio
  • ospitalità in centri di accoglienza - minori in attesa di adozione
  • richiesta della cittadinanza (riguarda tutti coloro che abbiano presentato domanda di cittadinanza italiana, avendone maturato i presupposti e i requisiti e che siano in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento)
  • detenuti ed internati, soggetti in semilibertà o sottoposti a misure alternative alla pena
  • rinnovo per motivi di studio per chi sia già in possesso di un permesso per i sopraelencati motivi
  • pendenza del ricorso contro il provvedimento di espulsione o contro il provvedimento di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno (in tal caso, il soggetto dovrà esibire idonea documentazione attestante la pendenza del ricorso) hanno diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e scelta del Medico di famiglia e/o del Pediatra.

L'iscrizione è estesa anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.

Per iscriversi occorre recarsi presso l'Ufficio anagrafe sanitaria del Distretto di riferimento mediante l'esibizione del permesso di soggiorno, codice fiscale, e il certificato di residenza (sostituibile con una dichiarazione dello straniero di dimora abituale, dichiarazione scritta). L'ufficio rilascerà la tessera sanitaria (TS) valida tre mesi dal rilascio.

Avvertenza

La mancata regolarità dell'iscrizione comporta l'intero pagamento delle prestazioni sanitarie erogate.

Iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale dello straniero con regolare permesso di soggiorno in Italia

Gli stranieri studenti o collocati alla pari e quelli con permesso di soggiorno per altri motivi (residenza elettiva o per motivi religiosi, personale diplomatico e consolare), hanno due possibilità:

  1. sottoscrivere una polizza assicurativa privata riconosciuta in Italia contro il rischio di malattie e infortunio per la tutela della maternità

  2. iscriversi volontariamente al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) pagando una quota fissa annuale variabile secondo la tipologia del permesso. Con l'iscrizione volontaria possono essere assistiti anche figli a carico ed avere il Pediatra di libera scelta con validità annuale da rinnovare.

Non possono essere iscritti volontariamente al SSN i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per cure mediche e per motivi di turismo.

L'iscrizione volontaria si ottiene dietro pagamento di un contributo forfettario annuale non frazionabile, calcolato sulla base del proprio reddito. L'iscrizione avviene presso l'ufficio anagrafe dei Distretti Sanitari compilando il modulo previsto e pagando il contributo sul conto corrente regionale.
L'assistenza sanitaria decorre dal momento del pagamento ed è valida fino al 31 dicembre di ogni anno.

Con l’iscrizione al SSN si ha diritto al rilascio della Tessera sanitaria (TS).  Il Distretto Sanitario di competenza in base alla dimora abituale rilascerà una tessera sanitaria con scadenza limitata (3 mesi prorogabili) oppure, nel caso di iscrizione volontaria, la validità sarà dalla data di pagamento fino alla fine dell’anno solare.

Per ottenere le prestazioni sanitarie si deve presentare, assieme a un documento di identità, la tessera sanitaria valida alla data della prestazione che da diritto all’accesso alle prestazioni sanitarie a parità di condizioni con il cittadino italiano.

 

Avvertenze

In assenza della tessera sanitaria o con tessera scaduta, la regolarizzazione della posizione assistenziale si effettua al Distretto sanitario di riferimento.

La mancata regolarità dell'iscrizione comporta il totale pagamento delle prestazioni sanitarie erogate.

Permesso di soggiorno per turismo

Da diritto alle prestazioni sanitarie urgenti con pagamento delle relative tariffe al momento della dimissione e alle prestazioni sanitarie programmate previo pagamento delle relative tariffe al momento dell'accettazione.

 

Nota bene

Anche in presenza di una polizza assicurativa privata è previsto il pagamento diretto delle prestazioni sanitarie erogate. Sarà cura dell'interessato presentare richiesta di rimborso alla propria compagnia di assicurazione.

Permesso di soggiorno per cure mediche

Per venire in Italia ed essere curato, lo straniero deve prima ottenere un visto d'ingresso e un permesso di soggiorno per cure mediche, rilasciato dal Consolato Italiano del Paese di appartenenza.

Alla domanda del visto bisogna allegare:

  • Dichiarazione della struttura sanitaria, pubblica o privata accreditata, dove lo straniero verrà ricoverato. Nella dichiarazione deve essere specificato il tipo di cura, la data di inizio e la presumibile durata del trattamento.
  • Attestazione dell'avvenuto deposito cauzionale alla struttura sanitaria prescelta. Il deposito può essere fatto in euro o in dollari statunitensi e dovrà essere pari al 30% del costo complessivo presumibile della prestazione richiesta.
  • Documentazione che dimostra la disponibilità economica necessaria per il pagamento delle spese sanitarie, di vitto e alloggio e del rimpatrio. Nel caso in cui l'interessato non viaggi da solo, bisogna dimostrare la disponibilità economica anche per le spese di viaggio e soggiorno dell'eventuale accompagnatore.
  • Certificazione sanitaria che attesta la patologia di cui lo straniero è affetto. Se la certificazione è rilasciata all'estero, deve essere tradotta in italiano.

Dopo l'ingresso in Italia, sia l'interessato che l'eventuale accompagnatore, possono richiedere il corrispondente permesso di soggiorno direttamente alla Questura competente. Il permesso di soggiorno che viene rilasciato ha una durata pari alla durata del presunto trattamento ed è possibile richiedere il rinnovo finché sia necessario prolungare il soggiorno per la guarigione.

 

Nota bene

Il permesso di soggiorno per cure mediche può essere rinnovato su proposta della struttura sanitaria.

Cittadini Extra-comunitari, irregolarmente presenti sul territorio italiano (STP)

Secondo la legge italiana prevede: “Agli stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva”.

Gli stranieri immigrati presenti sul territorio regionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, individuati con la sigla STP, Stranieri Temporaneamente Presenti, hanno diritto di ricevere nei presidi pubblici e accreditati, le seguenti prestazioni:

  • cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali e continuative, stabilite tali a giudizio del medico;
  • cure ambulatoriali e ospedaliere, urgenti ed ordinarie, legate a:
    • tutela della gravidanza,
    • tutela della salute del minore
    • interventi di profilassi internazionale (vaccinazioni obbligatorie, profilassi diagnosi e cura della malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai)

Agli stranieri irregolarmente presenti, in sede di prima erogazione dell’assistenza, deve essere attribuito un codice regionale individuale di accesso a sigla STP (straniero temporaneamente presente).

Si può richiedere la tessera STP presso la struttura sanitaria erogante la prestazione oppure presso i Distretti Sanitari, dichiarando:
  • le generalità (che non saranno riportate sulla tessera e non verranno comunicate alle Autorità di Polizia);
  • la mancanza di risorse economiche sufficienti (dichiarazione di indigenza - modulistica); 
  • di non essere regolarmente presente sul territorio italiano.

Il rilascio del tesserino STP (semestrale ed eventualmente rinnovabile), non costituisce iscrizione al SSN e nemmeno assegnazione del MMG e PLS e le cure saranno sempre e comunque erogate ai sensi della normativa in vigore, previo pagamento del ticket. Qualora il cittadino in possesso di STP dichiarasse di non avere  risorse sufficienti nemmeno per il pagamento del ticket, è possibile applicare, a seguito di una sua nuova dichiarazione, un codice di esenzione che vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata.

 

Ambulatorio per immigrati extracomunitari con tessera STP (Stranieri Temporaneamente Presenti)


L’iniziativa si pone come obiettivo quello di garantire la presa in carico degli stranieri non regolari, favorire l’accesso corretto ai servizi sanitari e ridurre gli accessi impropri al Pronto Soccorso di questa popolazione.

Cittadini italiani emigrati in un paese extracomunitario convenzionato con l'Italia, iscritti all'AIRE, in temporaneo soggiorno in Italia

In caso di temporaneo rientro in Italia i cittadini italiani AIRE residenti in Paesi non convenzionati con l’Italia, ai sensi del DM 1° febbraio 1996  sono riconosciute, a titolo gratuito, le sole prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie. Tale assistenza è limitata alle sole 2 figure di cittadini con lo (1) stato di emigrato (sono tali coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana sul territorio nazionale, nati in Italia) ed (2) ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani. Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario presentare un attestato rilasciato dal Consolato competente che attesta lo stato di emigrato. In mancanza dell’attestato del consolato, può essere sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato, che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie.

Il Distretto sanitario a cui si rivolge il cittadino AIRE, sulla base della dichiarazione disponibile presso il Distretto. rilascia una tessera sanitaria cartacea senza assegnazione del medico di base, nella quale indica il periodo di copertura e la dicitura “SOLO PER PRESTAIZONI OSPEDALIERE URGENTI DI PRONTO SOCCORSO ED EVENTUALE RICOVERO”, iscrivendo il cittadino AIRE temporaneamente nell’anagrafe sanitaria in uso.

Sono a carico del SSN solo le prestazioni ospedaliere urgenti, mentre tutte le altre prestazioni (es. farmaci, visite specialistiche, consulti presso medici di base, guardia medica, fisioterapia,

[1] L'AIRE é l’anagrafe della popolazione italiana residente all’estero. E’ stata  istituita nel 1990, a seguito dell’emanazione della Legge n. 470 del 27 ottobre 1988 (“Anagrafe e censimento degli italiani all’ estero”) e del suo regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989. L’AIRE contiene i dati dei cittadini che hanno dichiarato spontaneamente, ai sensi dell’art. 6 della citata Legge n. 470/1988, di voler risiedere all’estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi o, per i quali, é stata accertata d’Ufficio tale residenza.

esami del sangue terapie, cure programmate, ricoveri ecc …) sono a totale pagamento del paziente.

 Alcune regioni (ad esempio il Veneto) garantiscono un assistenza sanitaria più ampia nei confronti dei cittadini emigrati dalla propria regione.

 Nel caso di residenza in Stati convenzionati con l’Italia, le convenzioni prevalgono sul DM 1° febbraio 1996. Per ottenere l’assistenza sanitaria in Italia, verrà richiesto al cittadino AIRE il formulario previsto dall’accordo, in quanto le cure saranno a carico dello stato estero competente. Quindi ad esempio i cittadini AIRE residenti in Stati della U.E., dello Spazio Economico Europeo ed in Svizzera, in temporaneo soggiorno in Italia, per motivi diversi dal lavoro o studio, devono presentare la TEAM rilasciata dall'Istituzione estera presso la quale sono assicurati. Se il cittadino italiano è sprovvisto della TEAM potrà pagare le prestazioni in proprio e ottenere il rimborso delle spese sanitarie sostenute in Italia, da parte dell'istituzione sanitaria del luogo di residenza: non potrà godere delle disposizione del citato DM 1° febbraio 1996.

Servizio di mediazione culturale

Per favorire l’accesso ai servizi ed alle prestazioni da parte dei cittadini stranieri che non parlano la lingua italiana, l’Azienda sanitaria ha aderito ad un programma di mediazione culturale finalizzato all’abbattimento delle barriere linguistiche, sociali e culturali con gli operatori. Gli interventi di mediazione vengono gestiti da persone provenienti da diverse aree geografiche e specificamente preparate.

Cittadini della Base U.S.A.F. di Aviano

Per i cittadini statunitensi della Base è presente, presso la sede di Pordenone, un apposito Ufficio ("PATIENT LIAISON OFFICE"):

aperto dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 17:00

telefono 0434 399049 - 0434 399050

Inoltre, su richiesta, vi è un interprete reperibile 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.