Assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia

Di seguito vengono fornite informazioni relative al Sistema Sanitario Nazionale (SSN) utili ai cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) presenti sul territorio nazionale regolarmente e agli extracomunitari irregolarmente soggiornanti in Italia.

 

I cittadini stranieri che si trovano in Italia possono beneficiare dell’erogazione di prestazioni sanitarie da parte del servizio sanitario pubblico nazionale se ricorrono le condizioni per la loro iscrizione al Servizio Sanitario Regionale (SSR).

Per gli aventi diritto, l’iscrizione al SSR si effettua presso l’Azienda sanitaria territorialmente competente (sportelli di “Anagrafe sanitaria” presso il Distretto di residenza).

Con l’iscrizione al SSR si ottiene una Tessera Sanitaria e l’assegnazione del medico di medicina generale.

I cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) possono avere diverse condizioni di iscrizione al SSR definite dalla normativa vigente. In base allo Stato di provenienza e alle ragioni di permanenza in Italia, l’iscrizione di un cittadino straniero al SSR può essere:

  • Iscrizione Obbligatoria (iscrizione di diritto, non a pagamento)
  • Iscrizione Volontaria (iscrizione non di diritto, ma ottenibile a pagamento su base volontaria –      alternativamente lo straniero può avere un’assicurazione sanitaria privata)

Se non vi sono le condizioni di iscrizione al SSR, lo straniero può accedere alle cure del servizio pubblico a pagamento.

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (SSR)

Cittadini dell'Unione Europea, Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Lichtenstein) e Svizzera, in temporaneo soggiorno in Italia

A - SOGGIORNO IN ITALIA PER UN PERIODO INFERIORE A TRE MESI
 

Il cittadino Europeo che necessita di prestazioni sanitarie o cure mediche, se possiede:

  • la TEAM (tessera Europea di assicurazione malattia) o certificato sostitutivo provvisorio
  • modello S2 (in caso di ricoveri e cure programmate in Italia e in caso di parto)
rilasciati dal paese di provenienza pagherà la sola partecipazione alla spesa (esempio ticket, quota regionale ricetta ecc.

Nei casi non coperti dalla TEAM  e in assenza dei formulari comunitari, i cittadini dell’UE, qualora non indigenti, sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa privata o a pagare in proprio le spese.
In sintesi, il Cittadino Europeo che presenta modello comunitario, rilasciato dal paese di provenienza, valido al momento delle cure ottiene il seguente trattamento:
  • prestazioni di Pronto Soccorso urgenti: pagamento a carico della cassa estera
  • prestazioni di Pronto Soccorso non urgenti: pagamento a carico dell’interessato
  • prestazioni ambulatoriali: pagamento del ticket e quota regionale
  • ricovero urgente o medicalmente necessario: a carico della cassa estera
  • ricovero non urgente o medicalmente non necessario: a carico dell’interessato.

 

 B - SOGGIORNO IN ITALIA PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE MESI

Il Cittadino Comunitario che soggiorna in Italia per una durata superiore a tre mesi, deve iscriversi obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale, unitamente ai familiari (anche non cittadini dell'Unione Europea) a parità di trattamento con i cittadini Italiani, nei seguenti casi:

  • è un lavoratore subordinato o autonomo dello Stato;
  • è familiare, anche non cittadino dell’Unione Europea, di un lavoratore subordinato o autonomo dello Stato,
  • è familiare di un cittadino italiano;
  • è in possesso di un’attestazione di soggiorno permanente maturata dopo almeno 5 anni di residenza in Italia;
  • è un disoccupato iscritto nelle liste di collocamento o iscritto a un corso di formazione professionale; 
  • è titolare di uno dei seguenti formulari comunitari (certificazione del paese di provenienza attestante il diritto alle prestazioni sanitarie): modello S1 (ex modelli E106, E109, e E37), E120, E121 E33).
Con l'iscrizione obbligatoria viene rilasciata la tessera sanitaria al cittadino comunitario che:
  • esibisca ricevuta della richiesta di iscrizione anagrafica oppure idonea documentazione comprovante la permanenza in Italia per motivi di lavoro;
  • dichiari di non avere l’iscrizione sanitaria a carico di altra istituzione estera;
  • sia in possesso del codice fiscale.
L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale viene effettuata presso l'Ufficio anagrafe sanitaria del distretto di riferimento.

Cittadini di uno degli Stati che hanno stipulato con l'Italia una Convenzione/Accordo Bilaterale, in temporaneo soggiorno in Italia

Con alcuni Stati sono in vigore accordi di sicurezza sociale che prevedono la copertura sanitaria, limitata alle sole cure urgenti in caso di temporaneo soggiorno in Italia, per alcune categorie di assistiti, dietro presentazione di un attestato di copertura sanitaria. Per ottenere le prestazioni sanitarie è necessario presentare, un documento d'identità e il modulo rilasciato dallo Stato di provenienza valido. Resta a carico del paziente il pagamento del ticket e la quota regionale.
 
 Stato  Attestato da presentare
 Australia  Medicare
 Paesi Ex Jugoslavia*  OBR7
 Argentina  I/RA-1
 Brasile  IB/2
 Capoverde  111
 Principato di Monaco  MIC/8
 San Marino  ISMAR/8
 Tunisia  ITN/11
 
In caso di cure programmate vengono richiesti all’utente specifici modelli oppure il pagamento in proprio delle spese
 
 Principato di Monaco  MIC/9
 Repubblica di San Marino  I/SMAR8bis
 Capoverde  112
 Paesi Ex Jugoslavia*  OBR8
 
*(Serbia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Macedonia)

 

Avvertenze

In assenza del modulo rilasciato dallo Stato di provenienza, il pagamento delle prestazioni sanitarie erogate sono a totale carico dell'interessato.

Cittadini extra comunitari, regolarmente presenti sul territorio italiano

Tutti gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea (extracomunitari) presenti in Italia con regolare permesso di soggiorno per i seguenti motivi:

  • lavoro subordinato
  • lavoro autonomo
  • motivi familiari
  • asilo politico (compresi i rifugiati)
  • asilo umanitario - protezione temporanea
  • protezione sociale
  • minori stranieri
  • donne in stato di gravidanza e di puerperio fino ad un massimo di sei mesi dalla nascita del figlio
  • ospitalità in centri di accoglienza - minori in attesa di adozione
  • richiesta della cittadinanza (riguarda tutti coloro che abbiano presentato domanda di cittadinanza italiana, avendone maturato i presupposti e i requisiti e che siano in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento)
  • detenuti ed internati, soggetti in semilibertà o sottoposti a misure alternative alla pena
  • rinnovo per motivi di studio per chi sia già in possesso di un permesso per i sopraelencati motivi
  • pendenza del ricorso contro il provvedimento di espulsione o contro il provvedimento di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno (in tal caso, il soggetto dovrà esibire idonea documentazione attestante la pendenza del ricorso) hanno diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e scelta del Medico di famiglia e/o del Pediatra.

L'iscrizione è estesa anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.

Per iscriversi occorre recarsi presso l'Ufficio anagrafe sanitaria del Distretto di riferimento mediante l'esibizione del permesso di soggiorno, codice fiscale, e il certificato di residenza (sostituibile con una dichiarazione dello straniero di dimora abituale, dichiarazione scritta). L'ufficio rilascerà la tessera sanitaria (TS) valida tre mesi dal rilascio.

Avvertenza

La mancata regolarità dell'iscrizione comporta l'intero pagamento delle prestazioni sanitarie erogate.

ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (SSR)

Gli stranieri che soggiornano regolarmente in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, che non hanno diritto all'iscrizione obbligatoria, sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, di infortunio e per maternità, mediante la stipula di una polizza assicurativa privata, ovvero, con iscrizione volontaria al SSR attraverso il pagamento di un contributo annuale, secondo l'art.1 comma 240 della legge 30 dicembre 2023 n. 213.

I cittadini extracomunitari che hanno diritto ad iscriversi volontariamente al SSR sono:

  • gli studenti e le persone alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi
  • coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa,
  • il personale religioso (non iscrivibile obbligatoriamente)
  • il personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l’iscrizione al SSR
  • dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia
  • stranieri che partecipano a programmi di volontariato
  • genitori ultra sessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008
  • tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all'iscrizione obbligatoria.

I cittadini comunitari, qualora non ricorrano le condizioni di iscrizione obbligatoria al SSR e non siano assicurati da Istituzioni estere (non sono in possesso della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) o modulistica comunitaria) possono iscriversi volontariamente al SSR.

I cittadini stranieri entrati in Italia per motivi di turismo, affari, cure mediche non possono fare l’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale, ma possono accedere alle prestazioni ed ai servizi erogati pagando per intero le relative tariffe (art. 36 del T.U. n. 286/98).

Il cittadino è consapevole che per poter richiedere l’iscrizione volontaria al SSR non deve essere assicurato per il rischio malattia e maternità da altra Istituzione pubblica.

 

A cosa dà diritto l'iscrizione volontaria

L’iscrizione volontaria al SSR dà diritto all’assistenza sanitaria nel territorio nazionale a parità con il cittadino italiano.

L’iscrizione volontaria non dà diritto all’assistenza sanitaria all’estero (no Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) e assistenza all’estero attraverso modulistica.

 

L’iscrizione volontaria con versamento effettuato in altra Regione italiana non dà diritto, in caso di cambio residenza in Friuli Venezia Giulia, all’iscrizione al SSR del Friuli Venezia Giulia per cui risulta necessario effettuare un nuovo versamento del contributo annuale in Friuli Venezia Giulia (con il cambio di residenza cessa anche l’iscrizione al SSR).

 

Come e dove iscriversi volontariamente al SSR

L’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Regionale (SSR) per i soggetti extra-comunitari e comunitari aventi i requisiti, si formalizza con:

  • Compilazione dell’apposito modulo di RICHIESTA DI ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (SSR) - in forma di Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà (art. 46, 47 DPR n.445/2000) - Scheda statistica di cui all’art. 10 del DM 8.10.1986 – aggiornato a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 30/12/2023 n. 213) e consegna all’Ufficio Anagrafe del Distretto sanitario competente territoriale allegando documento identità.

Informativa sul trattamento dati effettuato da AsFO nei confronti dell'utenza

 

  • Pagamento del contributo annuale tramite modello F24 (codice 8846) per Regione Friuli Venezia Giulia (codice Regione 07), determinato ai sensi del DM 8 ottobre 1986 e della Legge n. 213 del 30/12/2023 e calcolato in percentuale al reddito complessivo dell’anno precedente. Consegna della ricevuta F24 al Distretto sanitario di competenza insieme al modulo di iscrizione.

Per la compilazione del modello è importante seguire le generali “Avvertenze per la compilazione del Mod. F24” e le indicazioni “Come compilare il modello F24 Codice tributo 8846sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

 

Si può quindi effettuare l’iscrizione volontaria al SSR rivolgendosi agli Uffici Anagrafe dei Distretti dell’Azienda sanitaria territorialmente competente, che verifica i requisiti soggettivi e l’effettuazione del pagamento del un contributo annuale.

L’iscrizione volontaria al SSR si riferisce all'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) a prescindere dall'eventuale scadenza infra-annuale del permesso di soggiorno, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.

Solo In fase di rinnovo del permesso di soggiorno, previo pagamento del contributo annuale puoi conservare l’iscrizione al SSR, in attesa della presentazione del permesso di soggiorno alla tua ASL.

Per definire il diritto all’iscrizione volontaria al SSR e per avere ogni utile informazione sul calcolo del contributo annuale, l’utente potrà rivolgersi al Distretto sanitario di competenza, telefonando, inviando una mail o recandosi personalmente.

 

DISTRETTO DEL TAGLIAMENTO – SAN VITO AL TAGLIAMENTO –          TEL. 0434 841721

Anagrafe.est@asfo.sanita.fvg.it

 

DISTRETTO DELLE DOLOMITI FRIULANE – MANIAGO –                          TEL. 0427 735331

Anagrafe.nord@asfo.sanita.fvg.it

 

DISTRETTO DEL LIVENZA – SACILE –                                                         TEL. 0434 736386

Anagrafe.ovest@asfo.sanita.fvg.it

 

DISTRETTO DEL SILE – AZZANO DECIMO –                                             TEL. 0434 423311

Anagrafe.sud@asfo.sanita.fvg.it

 

DISTRETTO DEL NONCELLO – PORDENONE –                                        TEL. 0434 1923127

Anagrafe.urbano@asfo.sanita.fvg.it

 

Informazioni e calcolo del contributo annuale

Il contributo annuale per l’iscrizione volontaria al SSR tiene conto dei requisiti del richiedente e viene calcolato in percentuale al reddito dell’anno precedente, ai sensi degli aggiornamenti introdotti dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 30/12/2023 n. 213). Il contributo non è frazionabile, non ha decorrenza retroattiva e ha validità per l’anno solare in cui viene versato: l’iscrizione scade pertanto in ogni caso il 31 dicembre di ciascun anno, indipendentemente dalla data del versamento.

Il contributo si calcola applicando le % del DM 1986 e le indicazioni della Legge 213/2023:

  • l’aliquota del 7,50% fino alla quota di reddito pari a € 20.658,28;
  • l’aliquota del 4% sugli importi eccedenti a € 20.658,28 e fino al limite di €. 51.645,69.

Il contributo annuale per l’iscrizione non può essere inferiore a € 2.000,00 o superiore a € 2.788,87.

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO:

Redditi inferiori a € 31.924,00

CONTRIBUTO annuale € 2.000,00            - contributo minimo

Redditi superiori a € 51.645,69

CONTRIBUTO annuale € 2.788,87             - contributo massimo

Redditi compresi tra € 31.924,00 e € 51.645,69

CONTRIBUTO annuale da € 2.000,00 a € 2.788,87 in base all’applicazione delle aliquote %

Calcolo: €1.549,37 + 4% (reddito – €20.658,28) = importo del contributo dovuto

Ai sensi di legge l’ammontare del contributo non può essere inferiore all’importo di € 2.000,00 ed è valido anche per i familiari a carico.

Per i soggetti che non hanno redditi propri, si fa riferimento al reddito del soggetto del quale sono a carico.

Nel caso in cui il soggetto non sia fiscalmente a carico di familiari (a meno che non sia un figlio minore), ovvero nei casi in cui tale carico fiscale non sia documentabile (eventualmente anche tramite autocertificazione) per ogni soggetto iscritto dovrà essere versata almeno la quota minima.

Sono iscrivibili volontariamente al SSR gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno con validità inferiore ai 3 mesi solo nei seguenti casi: motivi di studio e persone collocate alla pari. Per i soggiornanti con permesso di soggiorno per motivi di studio, il contributo forfettario è di € 700,00 (solo qualora lo studente non abbia redditi diversi da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani; sono esclusi coloro che hanno diritto all’iscrizione obbligatoria in quanto svolgono attività lavorativa o erano iscritti, prima della maggiore età, sul PDS dei genitori; per assegnisti di ricerca/ricercatori la quota è calcolata in % al reddito che percepiscono). Per i collocati alla pari il contributo forfettario è € 1.200,00. Per entrambi, se risultano familiari a carico, la misura del contributo deve essere calcolata secondo le modalità generali, in percentuale al reddito.

 

I genitori ultra sessantacinquenni ricongiunti in Italia dal proprio figlio/a straniero/a, anche se titolari di un permesso per motivi familiari, in possesso di visto o nulla-osta per motivi familiari, non possono essere più iscritti obbligatoriamente (gratuitamente) al SSR dal 5 novembre 2008. Pertanto devono essere in possesso di una propria polizza sanitaria valida in Italia o iscriversi al SSR volontariamente, pagando un contributo annuale (Decreto legislativo n.160 del 3 ottobre 2008).

Per l’ultra65 ricongiunto che richiede l’iscrizione volontaria al SSR viene calcolato il contributo annuale sul proprio reddito auto-dichiarato e dimostrabile*. In assenza di reddito o nell’impossibilità di dimostrarlo, si fa riferimento al reddito del familiare che l’ha ricongiunto in Italia. Per ogni ricongiunto viene calcolata la propria quota di iscrizione volontaria al SSR e viene compilata la relativa richiesta.

Ultra65 ricongiunti a figlio/a italiano/a si iscrivono obbligatoriamente al SSR (d.Lgs 160/2008); ultra65 ricongiunti a familiare italiano o comunitario (che dimostra di averli a carico fiscalmente) si iscrivono obbligatoriamente al SSR (Accordo Stato Regioni 20 dicembre 2012).

 (* = per il cittadino che si trasferisce da uno stato extra-UE per i redditi prodotti all’estero l’auto-dichiarazione dell’utente deve essere certificata dall’autorità consolare/ambasciata dello Stato di provenienza che traduce e postilla i dati dichiarati. Tale procedimento è necessario anche per dichiarare di aver a carico un familiare ivi residente)

 

Si rammenta che la cifra del contributo dovrà essere prontamente conguagliata dall’utente in caso di adozione di nuove tariffe e disposizioni sul calcolo dei redditi disposte da Ministero e Regione e in caso di nuove informazioni e/o documentazione attestante i redditi percepiti nell’anno precedente dall’utente - che dovrà in ogni caso comunicarlo al distretto sanitario di competenza - pena la cancellazione dal Servizio Sanitario Regionale e l’addebito all’utente dei costi sostenuti.

 

Modalità di pagamento del contributo

Il versamento del contributo deve essere effettuato su modello F24 indicando i dati del contribuente e nella sezione “REGIONI” del modello F24 le seguenti informazioni

- codice tributo 8846 (che corrisponde a "Contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale saldo")

- codice Regione 07 (Regione Friuli Venezia Giulia)

- anno di riferimento (indicare l’anno per l’iscrizione al SSR con quattro cifre)

- importo a debito (contributo dovuto calcolato ai sensi di legge)

 

Si utilizza modello F24 ordinario “Modello unico di pagamento unificato (dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it o presso banche, agenti della riscossione e uffici postali) che può essere pagato presso tali agenti ovvero tramite home-banking se abilitati. Per la compilazione del modello è importante seguire le generali “Avvertenze per la compilazione del Mod. F24” e le indicazioni “Come compilare il modello F24 Codice tributo 8846 presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Dal sito dell’Azienda Sanitaria www.asfo.sanita.fvg.it scaricabile il PDF del Modello F24 editabile precompilato, nel quale dovrà essere indicato l’anno di riferimento per l’iscrizione volontaria e l’importo a debito dovuto, oltre ai dati anagrafici del contribuente (vedi esempio)

Esempio: Pagamento contributo minimo di € 2000,00 per l’anno 2024.

IMG F24 precompilato esempio

 

È possibile anche utilizzare il “modello F24 Semplificato” andando a compilare le seguenti colonne: Sezione RG, codice tributo 8846, codice ente 07, anno di riferimento, importi a debito.

 

Principali riferimenti normativi

I cittadini stranieri possono ricevere assistenza sanitaria in Italia in base ai seguenti riferimenti normativi:

 

Permesso di soggiorno per turismo

Da diritto alle prestazioni sanitarie urgenti con pagamento delle relative tariffe al momento della dimissione e alle prestazioni sanitarie programmate previo pagamento delle relative tariffe al momento dell'accettazione.

 

Nota bene

Anche in presenza di una polizza assicurativa privata è previsto il pagamento diretto delle prestazioni sanitarie erogate. Sarà cura dell'interessato presentare richiesta di rimborso alla propria compagnia di assicurazione.

Permesso di soggiorno per cure mediche

Per venire in Italia ed essere curato, lo straniero deve prima ottenere un visto d'ingresso e un permesso di soggiorno per cure mediche, rilasciato dal Consolato Italiano del Paese di appartenenza.

Alla domanda del visto bisogna allegare:

  • Dichiarazione della struttura sanitaria, pubblica o privata accreditata, dove lo straniero verrà ricoverato. Nella dichiarazione deve essere specificato il tipo di cura, la data di inizio e la presumibile durata del trattamento.
  • Attestazione dell'avvenuto deposito cauzionale alla struttura sanitaria prescelta. Il deposito può essere fatto in euro o in dollari statunitensi e dovrà essere pari al 30% del costo complessivo presumibile della prestazione richiesta.
  • Documentazione che dimostra la disponibilità economica necessaria per il pagamento delle spese sanitarie, di vitto e alloggio e del rimpatrio. Nel caso in cui l'interessato non viaggi da solo, bisogna dimostrare la disponibilità economica anche per le spese di viaggio e soggiorno dell'eventuale accompagnatore.
  • Certificazione sanitaria che attesta la patologia di cui lo straniero è affetto. Se la certificazione è rilasciata all'estero, deve essere tradotta in italiano.

Dopo l'ingresso in Italia, sia l'interessato che l'eventuale accompagnatore, possono richiedere il corrispondente permesso di soggiorno direttamente alla Questura competente. Il permesso di soggiorno che viene rilasciato ha una durata pari alla durata del presunto trattamento ed è possibile richiedere il rinnovo finché sia necessario prolungare il soggiorno per la guarigione.

 

Nota bene

Il permesso di soggiorno per cure mediche può essere rinnovato su proposta della struttura sanitaria.

Cittadini Extra-comunitari, irregolarmente presenti sul territorio italiano (STP)

Secondo la legge italiana prevede: “Agli stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva”.

Gli stranieri immigrati presenti sul territorio regionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, individuati con la sigla STP, Stranieri Temporaneamente Presenti, hanno diritto di ricevere nei presidi pubblici e accreditati, le seguenti prestazioni:

  • cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali e continuative, stabilite tali a giudizio del medico;
  • cure ambulatoriali e ospedaliere, urgenti ed ordinarie, legate a:
    • tutela della gravidanza,
    • tutela della salute del minore
    • interventi di profilassi internazionale (vaccinazioni obbligatorie, profilassi diagnosi e cura della malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai)

Agli stranieri irregolarmente presenti, in sede di prima erogazione dell’assistenza, deve essere attribuito un codice regionale individuale di accesso a sigla STP (straniero temporaneamente presente).

Si può richiedere la tessera STP presso la struttura sanitaria erogante la prestazione oppure presso i Distretti Sanitari, dichiarando:
  • le generalità (che non saranno riportate sulla tessera e non verranno comunicate alle Autorità di Polizia);
  • la mancanza di risorse economiche sufficienti (dichiarazione di indigenza - modulistica); 
  • di non essere regolarmente presente sul territorio italiano.

Il rilascio del tesserino STP (semestrale ed eventualmente rinnovabile), non costituisce iscrizione al SSN e nemmeno assegnazione del MMG e PLS e le cure saranno sempre e comunque erogate ai sensi della normativa in vigore, previo pagamento del ticket. Qualora il cittadino in possesso di STP dichiarasse di non avere  risorse sufficienti nemmeno per il pagamento del ticket, è possibile applicare, a seguito di una sua nuova dichiarazione, un codice di esenzione che vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata.

 

Ambulatorio per immigrati extracomunitari con tessera STP (Stranieri Temporaneamente Presenti)


L’iniziativa si pone come obiettivo quello di garantire la presa in carico degli stranieri non regolari, favorire l’accesso corretto ai servizi sanitari e ridurre gli accessi impropri al Pronto Soccorso di questa popolazione.

Cittadini italiani emigrati in un paese extracomunitario convenzionato con l'Italia, iscritti all'AIRE, in temporaneo soggiorno in Italia

In caso di temporaneo rientro in Italia i cittadini italiani AIRE residenti in Paesi non convenzionati con l’Italia, ai sensi del DM 1° febbraio 1996  sono riconosciute, a titolo gratuito, le sole prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie. Tale assistenza è limitata alle sole 2 figure di cittadini con lo (1) stato di emigrato (sono tali coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana sul territorio nazionale, nati in Italia) ed (2) ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani. Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario presentare un attestato rilasciato dal Consolato competente che attesta lo stato di emigrato. In mancanza dell’attestato del consolato, può essere sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato, che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie.

Il Distretto sanitario a cui si rivolge il cittadino AIRE, sulla base della dichiarazione disponibile presso il Distretto. rilascia una tessera sanitaria cartacea senza assegnazione del medico di base, nella quale indica il periodo di copertura e la dicitura “SOLO PER PRESTAIZONI OSPEDALIERE URGENTI DI PRONTO SOCCORSO ED EVENTUALE RICOVERO”, iscrivendo il cittadino AIRE temporaneamente nell’anagrafe sanitaria in uso.

Sono a carico del SSN solo le prestazioni ospedaliere urgenti, mentre tutte le altre prestazioni (es. farmaci, visite specialistiche, consulti presso medici di base, guardia medica, fisioterapia,

[1] L'AIRE é l’anagrafe della popolazione italiana residente all’estero. E’ stata  istituita nel 1990, a seguito dell’emanazione della Legge n. 470 del 27 ottobre 1988 (“Anagrafe e censimento degli italiani all’ estero”) e del suo regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989. L’AIRE contiene i dati dei cittadini che hanno dichiarato spontaneamente, ai sensi dell’art. 6 della citata Legge n. 470/1988, di voler risiedere all’estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi o, per i quali, é stata accertata d’Ufficio tale residenza.

esami del sangue terapie, cure programmate, ricoveri ecc …) sono a totale pagamento del paziente.

 Alcune regioni (ad esempio il Veneto) garantiscono un assistenza sanitaria più ampia nei confronti dei cittadini emigrati dalla propria regione.

 Nel caso di residenza in Stati convenzionati con l’Italia, le convenzioni prevalgono sul DM 1° febbraio 1996. Per ottenere l’assistenza sanitaria in Italia, verrà richiesto al cittadino AIRE il formulario previsto dall’accordo, in quanto le cure saranno a carico dello stato estero competente. Quindi ad esempio i cittadini AIRE residenti in Stati della U.E., dello Spazio Economico Europeo ed in Svizzera, in temporaneo soggiorno in Italia, per motivi diversi dal lavoro o studio, devono presentare la TEAM rilasciata dall'Istituzione estera presso la quale sono assicurati. Se il cittadino italiano è sprovvisto della TEAM potrà pagare le prestazioni in proprio e ottenere il rimborso delle spese sanitarie sostenute in Italia, da parte dell'istituzione sanitaria del luogo di residenza: non potrà godere delle disposizione del citato DM 1° febbraio 1996.

Servizio di mediazione culturale

Per favorire l’accesso ai servizi ed alle prestazioni da parte dei cittadini stranieri che non parlano la lingua italiana, l’Azienda sanitaria ha aderito ad un programma di mediazione culturale finalizzato all’abbattimento delle barriere linguistiche, sociali e culturali con gli operatori. Gli interventi di mediazione vengono gestiti da persone provenienti da diverse aree geografiche e specificamente preparate.

Cittadini della Base U.S.A.F. di Aviano

Per i cittadini statunitensi della Base è presente, presso la sede di Pordenone, un apposito Ufficio ("PATIENT LIAISON OFFICE"):

aperto dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 17:00

telefono 0434 399049 - 0434 399050

Inoltre, su richiesta, vi è un interprete reperibile 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.