Medico di Medicina Generale e Pediatra di Libera Scelta
Il Medico di Medicina Generale (MMG)
Il Medico di Medicina Generale (MMG) rappresenta una figura centrale dell’assistenza sanitaria: a lui viene affidata la responsabilità complessiva della tutela della salute del proprio assistito, nei cui confronti pratica attività di diagnosi, terapia, riabilitazione, prevenzione individuale ed educazione sanitaria.
Il Pediatra di Libera scelta (PLS)
Il Pediatra di Famiglia o Pediatra di Libera Scelta (PLS), il cui rapporto con il Sistema Sanitario Nazionale è regolato da accordi nazionali e regionali, è il medico di fiducia preposto alla tutela dell’infanzia, dell’età evolutiva e dell’adolescenza. I pediatri sono infatti impegnati nella prevenzione, cura e riabilitazione dei bambini e dei ragazzi tra 0 e 14 anni.
Ogni bambino, sin dalla nascita, deve avere il proprio pediatra per poter accedere ai servizi garantiti dal SSN. Il PLS è obbligatorio per i bambini fino ai 6 anni; per i bambini tra i 6 e 14 anni la scelta può essere invece tra pediatra e medico di famiglia. Al compimento dei 14 anni la revoca è automatica. Si può richiedere il mantenimento della scelta fino a 16 anni di età solamente per documentate patologie croniche o situazioni di handicap.
Il pediatra può seguire di regola non più di 800 assistiti, ma possono essere concesse deroghe in relazione a particolari situazioni locali, come nel caso in cui in una determinata zona non ci sia la disponibilità di altri pediatri, oppure quando in una famiglia arriva un nuovo bambino.
Ogni pediatra ha il proprio ambulatorio dove garantisce visite e prestazioni gratuite (solo alcune sono a pagamento).
Modalità di scelta e revoca
Il rapporto tra l’assistito e il MMG/PLS è fondato sulla fiducia. Nel caso in cui venga meno il rapporto fiduciario, l’assistito può revocare la scelta per effettuarne liberamente una nuova; a sua volta il MMG/PLS, nei casi di turbativa del rapporto di fiducia, può motivatamente ricusare l’assistito.
Al momento dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), l’assistito esercita il suo diritto di scelta del MMG/PLS individuandolo tra quelli operanti nell’ambito territoriale di residenza e disponibili in base al numero massimo di scelte previsto.
Nel caso di trasferimento di residenza in Comune o ambito territoriale limitrofo della stessa Azienda per l'Assistenza Sanitaria, l’assistito non è obbligato a cambiare MMG/PLS e per assicurare la continuità del rapporto può mantenere lo stesso MMG/PLS, presentando richiesta scritta al proprio Distretto e previo parere favorevole del MMG/PLS stesso.
Nel caso di trasferimento di residenza in un Comune o ambito territoriale non limitrofo appartenente alla stessa Azienda per l'Assistenza Sanitaria, o qualora intenda scegliere un MMG/PLS che presta servizio in un Comune o ambito territoriale diverso da quello di residenza, l’assistito deve compilare un modulo di scelta in deroga, acquisendo preventivamente l'assenso scritto del MMG/PLS nei cui confronti ha effettuato o rinnovato la scelta. Tale richiesta verrà accolta previa approvazione del Direttore di Distretto.
Documentazione necessaria per l’iscrizione al SSN e per la scelta del MMG/PLS
In caso di prima iscrizione al SSN presso uno dei Distretti dell’AAS 5 è necessario presentarsi all’apposito ufficio amministrativo del Distretto Sanitario territorialmente competente muniti di:
- documento d’identità;
- autocertificazione o stato di famiglia rilasciato, in carta semplice, dal Comune;
- codice fiscale del bambino.
Nel caso di minori figli di cittadini stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti e iscritti al SSN, oltre alla predetta documentazione, deve essere presentato al Distretto Sanitario anche il permesso di soggiorno del minore o l’apposito cedolino, qualora sia in corso il rinnovo. Per i neonati non ancora in possesso di permesso di soggiorno è necessario presentare il cedolino di richiesta di rilascio di tale documento assieme al permesso di soggiorno di uno dei genitori.
Per iscrizioni o variazioni successive è necessario presentarsi presso gli uffici dell'Anagrafe sanitaria assistiti.
Visite ambulatoriali e domiciliari: modalità di accesso e fruizione
L’attività medica viene prestata nello studio del MMG/PLS che deve essere aperto almeno cinque giorni alla settimana secondo un orario stabilito dal professionista ed esposto all’ingresso dello studio stesso; l’orario di attività ambulatoriale del MMG può essere verificato anche presso gli uffici amministrativi dei Distretti o su questo sito alla sezione Ricerca il medico.
La visita domiciliare è assicurata al domicilio dell’assistito, qualora ritenuta necessaria, secondo la valutazione del MMG/PLS, avuto riguardo alla non trasferibilità dell’ammalato.
Le visite domiciliari vanno di norma richieste entro le ore 10:00, e in tal caso sono effettuate nella giornata stessa. Se la chiamata viene accolta dopo le ore 10:00, la visita può essere effettuata al massimo entro le ore 12:00 del giorno successivo.
Le chiamate urgenti, recepite dal MMG/PLS, devono essere soddisfatte nel più breve tempo possibile.
Nella giornata del sabato il MMG/PLS può non svolgere attività ambulatoriale, ma è tenuto ad effettuare le visite domiciliari recepite entro le ore 10:00 dello stesso giorno, nonché quelle eventualmente non ancora effettuate recepite dopo le ore 10:00 del giorno precedente.
Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato, con l’obbligo di effettuare attività ambulatoriale per i MMG/PLS che in quel giorno la svolgono ordinariamente il mattino.
La Medicina di Gruppo Integrata (MGI)
La Medicina di Gruppo Integrata consente all'assistito di un medico di rivolgersi, quando questo non è disponibile, agli altri medici che fanno parte dello stesso gruppo per prestazioni indifferibili.
La MGI ha la finalità di armonizzare l'orario di accesso all'attività ambulatoriale, di assicurare una migliore continuità assistenziale, di attuare iniziative di promozione della salute e di prevenzione, di perseguire l'integrazione assistenziale con i presidi ospedalieri e gli altri servizi coinvolti nei processi di cura. La MGI si integra con il Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) al fine di garantire una copertura delle esigenze di cura del cittadino h24 7 giorni su 7.
Attraverso Ricerca il medico - inserendo il nome del MMG/PLS - è possibile accedere all'elenco dei medici che fanno parte dello stesso gruppo.
Assistenza a cittadini e minori non residenti con domicilio in un Comune afferente all’Azienda
I cittadini iscritti al SSN che per motivi di lavoro, studio o di cura soggiornano temporaneamente, per un periodo superiore a tre mesi, in uno dei Comuni facenti parte dell’Azienda, possono effettuare la scelta del MMG/PLS nel luogo di effettivo domicilio.
Assistenza a cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE
I cittadini italiani residenti all'estero non hanno diritto all'assegnazione del MMG/PLS. In assenza della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) o di analogo documento sanitario di reciproco riconoscimento assistenziale rilasciato da un Paese straniero convenzionato con l'Italia, eventuali visite presso l'ambulatorio di un MMG/PLS afferente all'Azienda devono essere pagate (vedi infra).
I cittadini italiani nati in Italia ma residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), che rientrano temporaneamente in Italia e che non hanno alcuna copertura sanitaria (pubblica o privata), hanno diritto per un massimo di 90 giorni all'anno alle prestazioni ospedaliere urgenti.
Visite occasionali
I cittadini iscritti al Servizio Sanitario Nazionale che si trovano fuori dal Comune di residenza e che necessitano dell’opera di un MMG/PLS sono soggetti al pagamento della prestazione secondo le tariffe fissate dall’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale e Pediatrica.
L’importo versato può essere rimborsato dall’Azienda Sanitaria di appartenenza, previa richiesta scritta con allegata la fattura da presentare all’Ufficio Amministrativo del Distretto Sanitario di riferimento. Il rimborso è previsto per le seguenti categorie: cittadini ultrasessantenni, minori di 12 anni, portatori di handicap con invalidità superiore all’80%, soggetti che per motivi di studio, lavoro o cura hanno il domicilio in sede diversa rispetto alla residenza.
Medicina Generale | Medicina Pediatrica |
Visita ambulatoriale: € 15 | Visita ambulatoriale: € 25 |
Visita domiciliare: € 25 | Visita domiciliare: € 35 |
Tali importi non sono dovuti dagli stranieri in temporaneo soggiorno in Italia, se in possesso della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) o di analogo documento sanitario di reciproco riconoscimento assistenziale rilasciato da un Paese extra UE convenzionato con l'Italia.
Prestazioni totalmente gratuite
Visita medica/pediatrica ambulatoriale e domiciliare. |
Visite pediatriche programmate in età filtro (bilanci di salute). |
Prescrizioni farmaceutiche. |
Richieste di indagini specialistiche, di laboratorio e di diagnostica per immagini. |
Proposte di ricovero ospedaliero o di cure termali. |
Assistenza a bambini con patologia cronica di rilevante interesse sociale, secondo una delle seguenti forme autorizzate dal Distretto:
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Assistenza domiciliare programmata nei confronti dei pazienti non ambulabili. |
Assistenza programmata nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette (Case di Riposo). |
Assistenza domiciliare integrata. |
Vaccinazione antinfluenzale ai soggetti a rischio. |
Altre vaccinazioni promosse e organizzate dalla Regione. |
Prestazioni aggiuntive previste dall’Accordo Collettivo Nazionale (es. prima medicazione, sutura di ferita superficiale, rimozione punti di sutura, ecc. ovvero, previa autorizzazione dell’Azienda, cicli di fleboclisi o di iniezioni endovenose, vaccinazioni non obbligatorie, ecc. ovvero, previo specifico accordo regionale o con l’Azienda, ulteriori prestazioni aggiuntive indicate esplicitamente negli accordi e finalizzate ad una migliore integrazione tra interventi sanitari e sociali). |
Esecuzione di eventuali screening, in conformità a programmi regionali e Aziendali. |
Prestazioni rientranti nel «Progetto salute infanzia», in conformità a programmi regionali. |
Alcune prestazioni di carattere certificativo:
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Prestazioni non gratuite
Certificato da allegare a domanda di riconoscimento d’invalidità. |
Certificato di idoneità lavorativa. |
Certificato ad uso assicurativo. |
Certificato di buona salute quando non obbligatorio per legge. |
Certificati di idoneità allo svolgimento di attività sportiva non agonistica fuori dall’ambito scolastico. |
Compilazione di schede per campi scuola, colonie e campeggi. |
Visite in orario di Servizio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica). |
Certificato di idoneità al porto d’armi. |
L'onorario per le suddette prestazioni è stabilito autonomamente da ciascun MMG/PLS